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Risarcimento danni da emotrasfusione infetta: il termine di prescrizione decorre dal momento della percezione della patologia contratta

La Corte di Cassazione con Sentenza 3-07-2015, n. 13660, ha recentemente avuto modo di esprimersi in merito all'importante questione relativa al risarcimento del danno derivante dalla contrazione di epatopatie a seguito di trasfusioni di sangue infetto; con particolare attenzione alla questione attinente il momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione.

Con la sentenza in commento la Cassazione è intervenuta, tra gli altri motivi, in merito alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per coloro i quali assumono di aver contratto, a seguito di fatto doloso o colposo di terzi (quale la trasfusione di sangue infetto), una malattia fortemente debilitante come l'Epatite C.
Nel caso in oggetto il congiunto dei resistenti aveva contratto epatopatia HCV (epatite C) a seguito di 12 trasfusioni di sangue infetto effettuate nel 1984.
Gli eredi chiedevano in primo grado il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis; e vedendosi rigettare tale richiesta procedevano in secondo grado presso la Corte di Appello dell'Aquila, che con sentenza 6 novembre – 19 novembre 2012 accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute.

La Corte di merito riteneva sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia contratta dal paziente, giungendo così ad una sentenza di condanna al risarcimento dei danni sopportati.
Avverso la sentenza d'Appello proponeva ricorso in Cassazione il Ministero della Salute.
Questi, oltre a lamentare una erronea valutazione circa la sussistenza di un nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni, sosteneva che al momento della notifica dell'atto introduttivo (avvenuta il 29.03.2003) risultava essere maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale.
Il ricorrente assumeva infatti che tale termine decorreva non già dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo (avvenuta nel 2001), bensì dal 1988, anno in cui la parte danneggiata sarebbe stata in grado, essendo stato scoperto il virus HCV, di conoscere la causa effettiva del contagio.

Tutt'al più, sostiene l'Avvocatura generale dello Stato, tale termine poteva decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 210 del 1992; la quale ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in modo irreversibile in seguito a trasfusioni infette.

Per quanto attiene allo spirare del termine di prescrizione, la Corte adita ha confermato che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da emotrasfusioni infette è di natura extracontrattuale. Soggiace quindi, ai sensi dell'art. 2947 c.c., al termine di prescrizione breve di cinque anni.
Riguardo poi al momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione, la Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato quanto autorevolmente osservato dalle S.U. nel 2008 ( Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576); andando così a comporre un ulteriore tassello nella tutela spettante ai soggetti danneggiati dalle trasfusioni infette.

Viene infatti stabilito che il termine di prescrizione decorre non già "dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno", bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Condizione questa che la Corte di merito ha rilevato ricorrere solo nel 2001 (concomitante con la richiesta di indennizzo) e non precedentemente come affermato dal ricorrente. Pertanto "poiché la domanda giudiziale era stata proposta nel 2003, la prescrizione non era maturata".

Il richiamo a questo principio permette così di adire le vie giudiziarie al fine della richiesta di risarcimento danni anche a notevole distanza dall'effettuazione delle emotrasfusioni infette; trattandosi infatti di fatto dannoso lungo-latente, per il quale può intercorrere un lasso di tempo rilevante tra l'intervento sanitario e il momento in cui la malattia viene (o può) essere percepita.

Fonte: ilsole24ore.com

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