Invalidità civile: le agevolazioni per i malati di epatite, cirrosi e tumore al fegato

Intervista alla Dott.ssa Valeria Fava
Consulente Pit Unico – Area Salute di CittadinanzAttiva
Tel. : 06 367181 – e-mail : v.fava@cittadinanzattiva.it
Questo articolo tratta i diritti che spettano al malato di epatite in qualità di invalido civile, con patologia lieve o evolutiva, in assenza o presenza di terapia, e dei vari aspetti correlati, quali l’esenzione per patologia, l’invalidità civile, i permessi previsti dalla L. 104/92, il collocamento obbligatorio.
Approfondiamo questa tematica con la Dr.ssa Fava, consulente dell’Area Salute di CittadinanzAttiva, organizzazione che da decenni si occupa dei diritti dei cittadini e dei pazienti con patologia cronica attraverso un organo specifico chiamato CnamC (Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici) con il quale EpaC Onlus collabora da molti anni.
Dottoressa Fava un paziente con una diagnosi di “epatite cronica attiva” o “cirrosi epatica” ha diritto all’esenzione e a chi va richiesta?
Sì, entrambe i pazienti hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket su alcune prestazioni di diagnostica e specialistica, poiché affetti da patologie croniche.
Il DM 329/99 prevede infatti che a determinate categorie di pazienti cronici, venga riconosciuta l’esenzione dal pagamento del ticket su quelle prestazioni ritenute indispensabili per il controllo e monitoraggio della patologia. Ad ogni patologia, riconosciuta nell’elenco, viene attribuito un codice di esenzione che nello specifico per l’epatite cronica attiva corrisponde al codice 016 e per la cirrosi epatica al codice 008. Inoltre per le patologie oncologiche (nel nostro caso tumore del fegato) è previsto un ulteriore codice di esenzione, lo 048. Ad ogni codice corrisponde un elenco di prestazioni esenti dal pagamento tranne che per il codice 048 che prevede l’esenzione per tutte le prestazioni sanitarie (diagnostiche e specialistiche) ritenute appropriate per il monitoraggio delle patologie e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse (nel DM 329/99).
Le esenzioni possono essere plurime, ovvero un malato di cirrosi ha diritto ad entrambe le esenzioni epatite cronica e cirrosi.
Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
A titolo di esempio sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche: la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica, il verbale di invalidità, la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza, i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari, le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Un malato di “epatite cronica attiva” ha diritto all’invalidità civile?
Sì, il paziente affetto da epatite cronica attiva ha diritto all’invalidità. Il diritto all’invalidità è stabilito dalla Legge 118/71. Successivamente il DM 5 febbraio 1992 ha individuato un’ampia tabella in cui per ogni patologia è assegnata una percentuale di invalidità. In alcuni casi la percentuale è fissa ed in altri può oscillare tra un minimo ed un massimo (nei casi di più difficile codificazione) in relazione al grado di compromissione che la menomazione anatomo-funzionale determina sulla capacità lavorativa. Nello specifico la percentuale a cui ha diritto il paziente affetto da epatite cronica attiva è il 51% fisso.
È prevista la possibilità di variazioni in più del valore fisso, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
Va detto tuttavia che le tabelle previste nel decreto sono ormai da considerarsi obsolete dato che risalgono a circa 20 anni fa.
NOTA al 12 novembre 2012: Per tale motivo è in atto una revisione delle tabelle ancora all’esame del Ministero della Salute, bocciate dalle regioni e dalla Commissione Parlamentare Affari Sociali.
La domanda di invalidità a chi va presentata?
Il cittadino può autonomamente presentare la domanda di invalidità civile all’Inps, corredata di certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (medico curante, medico specialista nella patologia o anche medico di patronato purché abilitati alla certificazione telematica) territorialmente competente. Dal 2010 la domanda e la certificazione medica devono essere inviate solo telematicamente. Per questo motivo, se il cittadino avesse difficoltà a presentare la domanda per via telematica, potrà rivolgersi ad un patronato che lo seguirò nelle varie fasi del procedimento. La visita di accertamento è a cura della Commissione Asl integrata con un medico Inps.
Quali sono i tempi di attesa dalla presentazione della domanda al ricevimento del verbale?
La tempistica legata alla procedura di invalidità civile rappresenta uno dei problemi maggiormente segnalati dai cittadini. La normativa (D.P.R. 698/94) prevede che la prima visita debba essere erogata entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, a meno che non si tratti di patologia oncologica per la quale sono previsti tempi più brevi (15 giorni). La stessa normativa prevede che l’intero procedimento di accertamento sanitario debba concludersi entro 9 mesi. Capita tuttavia spesso che tali termini non vengano rispettati arrecando enorme disagio ai cittadini. È proprio per questo che Cittadinanzattiva ha inteso lanciare una campagna, la campagna V.I.P. (very invalid people), a tutela dei cittadini invalidi, in cui denunciamo i gravi ritardi nella procedura di riconoscimento. Va specificato, per completezza di informazioni, che le tempistiche legate alla nuova procedura di riconoscimento dell’invalidità civile doveva prevedere tempistiche più snelle di quelle descritte nel D.P.R. citato. Infatti la circolare INPS 131/09, circolare che detta istruzioni operative ed organizzative della nuova procedura, prevede che la prima visita venga erogata entro 30 giorni dalla domanda e la conclusione dell’iter di accertamento sanitario debba avvenire entro 120 giorni. Per il momento tali tempistiche sembrano ancora davvero lontane dal poter essere rispettate.

L’invalidità civile al 51% dà diritto a emolumenti economici o altri benefici?
La percentuale del 51% non dà diritto ad emolumenti economici poiché previsti solo per percentuali superiori al 74%; tuttavia sono previsti altri benefici:
Ad esempio l’inserimento nelle liste speciali di collocamento mirato, previsto per percentuali superiori al 45%. In questo caso è la legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) a sancire tale diritto. Per iscriversi alle liste speciali di collocamento è necessario disporre, oltre che del certificato di invalidità, anche di un certificato che attesti e descriva le capacità residue al lavoro. Questa certificazione viene rilasciata dalla Commissione ASL. La prima cosa da fare quindi è rivolgersi alla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili e richiedere l'accertamento ai sensi della legge 68/1999.
Con il 51% di invalidità si ha diritto all’erogazione di protesi ed ausili (dal 33% in sù).
Inoltre il proprio Comune o la propria Regione possono mettere a disposizione ulteriori benefici o agevolazioni per gli invalidi civili come ad esempio la riduzione della tessera per i mezzi pubblici, la riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), ed alcune aziende di telefonia possono prevedere la riduzione del canone per la telefonia fissa o l’esenzione dalla tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.
Una diagnosi di “cirrosi epatica” da diritto a un punteggio di invalidità civile più alto?
Sì, facendo riferimento alle tabelle di invalidità (DM 5 febbraio 1992), le persone affette da cirrosi epatica hanno diritto ad una percentuale che va dal 71% all’80%.
Con una invalidità tra il 71% e l’80% si ha diritto ad emolumenti economici?
Sì, con una percentuale pari o superiore al 74% si ha diritto all’erogazione di benefici economici in particolare all’assegno di invalidità pari a 267,57 per 13 mensilità (per il 2012). Va tuttavia ricordato che devono essere soddisfatti alcuni requisiti:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.596,02;
- non svolgere attività lavorativa
L'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno.
L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

Ci spiega la differenza tra “Assegno di assistenza” e Assegno ordinario di invalidità”?
Sono due provvidenze differenti:
L'assegno di assistenza sopra descritto è un assegno mensile per invalidità civile. Si tratta di una prestazione assistenziale non subordinata alla presenza di requisiti contributivi o di anzianità lavorativa. Quindi possono essere considerati invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'attività lavorativa, in presenza di una qualsiasi menomazione fisica o psichica. La domanda e l’accertamento sanitario è quello che abbiamo illustrato in precedenza.
L'assegno ordinario di invalidità invece, è una prestazione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi. L'accertamento dei requisiti sanitari viene effettuato dalle commissioni mediche dell'INPS e deve essere tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. L'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità.
Esistono altre agevolazioni?
Inoltre, per invalidità pari o superiori ai 2/3 (67%), si ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie (specialistica e la diagnostica); per quanto riguarda l’esenzione del ticket sui farmaci si deve fare riferimento alle specifiche normative regionali.
Tabella riassuntiva dei requisiti previsti per l’ottenimento dei benefici legati all’invalidità civile:

Un paziente con una malattia epatica avanzata ha difficoltà a svolgere le attività quotidiane della vita e spesso viene accompagnato per le visite in Ospedale: egli ha ha diritto all’assegno di accompagnamento?
Comprendo perfettamente le difficoltà che i pazienti affetti da cirrosi scompensata vivono quotidianamente: la necessità di continui controlli, la difficoltà a svolgere le normali attività della vita, la necessità di avere l’assistenza di una persona per muoversi tutti i giorni. Tuttavia l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è un emolumento che viene concesso sempre con molta parsimonia, per lo più per contenere la spesa assistenziale. L’assegno di accompagnamento è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili (100% di invalidità) a causa di minorazioni fisiche o psichiche. La legge 508/88 stabilisce che l’indennità di accompagnamento debba essere concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre una delle due seguenti condizioni:

1) si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
2) non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua
Per poter ottenere l’assegno di accompagnamento (492,97 euro per 12 mensilità) il cittadino deve, pertanto, rientrare in una delle due condizioni previste dalla legge, che verranno specificamente evidenziate, se riscontrate in sede di accertamento sanitario, sul verbale di invalidità.
Il cittadino deve sapere che ha facoltà di opporsi all’esito del verbale (qualora non venisse concesso l’accompagnamento) proponendo ricorso al giudice ordinario entro 180 giorni dalla ricezione del verbale e che dal gennaio del 2012 è richiesto un accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità.
La domanda di accompagnamento dove si presenta?
La domanda di accompagnamento va presentata, così come per quella per l’handicap o per le altre minorazioni civili, all’INPS, solo per via telematica. I cittadini hanno la possibilità di effettuare autonomamente la domanda oppure di rivolgersi ai patronati per essere seguiti.
I trattamenti antivirali per l’epatite C sono gravati da numerosi effetti collaterali talvolta paragonabili a quelli di una chemioterapia: in tale situazione, il paziente ha diritto ai benefici della legge 104/92 che riguardano i permessi lavorativi?
Per quanto riguarda la legge 104/92 essa prevede all’art. 33 la possibilità di usufruire di permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese continuativi o frazionati). Non tutti possono usufruire di tali permessi; solamente le persone con handicap grave (condizione descritta nell’art. 3 comma 3 Legge 104/92) e i parenti o affini entro il secondo grado (di persona con handicap grave). Anche in questo caso sarà la commissione (ASL+INPS) a valutare se il cittadino risponde ai requisiti per l’handicap grave. L'handicap viene considerato grave, quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
È bene sapere che sia l’handicap sia l’invalidità civile possono essere riconosciuti in via temporanea, per permettere alle persone sottoposte a trattamenti debilitanti (chemioterapia) di usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.

Rispetto a questo diritto, non esiste una Legge specifica, infatti è da sempre una questione controversa, lasciando di fatto discrezionalità alle Commissioni mediche, la concessione o meno del diritto.
Se si è affetti da una patologia grave e si effettuano terapie debilitanti e quindi la capacità lavorativa è sensibilmente ridotta, l’invalidità e l’handicap possono essere concesse anche per un periodo di tempo limitato (per questo c’è la revisione) ma non è automatico che se si è sottoposti a chemioterapia o altre terapie debilitanti (terapia per l’HCV), i permessi lavorativi o l’invalidità debbano essere concessi.
Infine, i commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono inoltre che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e che non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede lavorativa.
Esiste un congedo retribuito?
Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo retribuito per cure per un periodo non superiore a trenta giorni (Decreto legislativo 509/1988). I giorni di assenza per “congedo per cure” vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia. La norma stabilisce chiaramente che i giorni di congedo non vanno computate nel periodo di comporto.
Durante un trattamento antivirale per la cura dell’epatite C, il paziente lavoratore con CCNL, ha diritto ai giorni di assenza per terapia salvavita e a chi va fatta la richiesta?

Nei casi di assenza per malattia è previsto un “periodo di comporto” individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (periodo di assenza dal lavoro entro il quale il lavoratore non può essere licenziato). Inoltre all’autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere il periodo di comporto nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile del lavoro.
I Contratti collettivi nazionali di lavoro, prevedono che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, quali ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS ecc, i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie vengano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e vengano retribuiti interamente. Si intende per terapia salvavita un ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita". Affinché possa godere del beneficio previsto dalle norme contrattuali il cittadino deve ottenere, da parte dell’ufficio medico - legale dell’ASL di appartenenza, l’attestazione da cui risulti che l’assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita.
A tal fine dovrà essere prodotta, a cura del richiedente, ogni documentazione sanitaria giustificativa a sostegno della richiesta. La certificazione rilasciata dalla competente ASL dovrà pertanto indicare sia la gravità della patologia che il ricorso alle terapie salvavita.
Per i pazienti affetti da patologia oncologica è prevista la trasformazione Del Rapporto Di Lavoro Da Tempo Pieno a Tempo Parziale.
La normativa (art.46, lett. T, Dlgs n. 276/2003) dà diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale) per i lavoratori affetti da patologie oncologiche che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l'orario di lavoro mantenendo il proprio posto per la durata dei trattamenti salvavita (radioterapia e chemioterapia). Anche in questo caso è necessaria la certificazione da parte della Commissione medica ASL. Se il lavoratore può riprendere il tempo pieno ha il diritto di ritornare all'orario integrale.
Possibili agevolazioni per assenze lavorative in caso di trattamento antivirale

Esistono congedi lavorativi per i familiari che assistono un beneficiario della legge 104/92 con disabilità grave o per gravi motivi?
Il Congedo retribuito disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 prevede che, in ordine di priorità: il coniuge, i genitori, i figli o i fratelli e sorelle, di persone con handicap grave, hanno l’opportunità di usufruire di due anni di congedo retribuito anche frazionato. In questo caso il requisito della convivenza è richiesto.
Il Congedo non retribuito disciplinato dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede, all'articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Le forme previste sono due:
- i permessi retribuiti per il decesso o documentata grave infermità di un familiare (3 giorni di permesso all’anno). I tre giorni di permesso retribuito all'anno sono previsti nel caso di decesso o grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, del parente entro il secondo grado, anche non convivente;
- i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari (2 anni per congedo anche frazionato). Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuito. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.
Possibili Agevolazioni per i familiari che assistono un beneficiario legge 104/92 (Art. 3 comma 3) o per gravi motivi